La Corretta Applicazione Del Regime Fiscale Per Gli Arretrati Del CCNL Funzioni Locali
A seguito della sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali, avvenuto in data 16 novembre 2022, si evidenzia che entro il mese di Dicembre p.v., le Amministrazioni Locali dovranno versare alle/i dipendenti le somme previste a titolo di arretrati, come da articolo 2 comma 3 del CCNL sottoscritto.
Gli emolumenti in questione, afferenti gli anni 2019-20-21 sono redditi soggetti a tassazione separata, come disposto all’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir che indica tra i redditi in argomento anche «gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti».
L’Agenzia delle Entrate si è più volte espressa su questo tema, chiarendo anche con risposta all’interpello 49 del 2022, che su queste somme la fiscalità da applicare è quella “separata” e non quella marginale. L’Agenzia ha specificato, inoltre, che le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi:
• “a) quelle di “carattere giuridico”, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;”
• b) quelle consistenti in “oggettive situazioni di fatto”, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta, ad esempio, quando le somme sono riferibili a più anni e non solo a quello in corso.
Per quanto su indicato, nel caso in cui il pagamento degli arretrati relativi all’anno 2022 avvenga nel mese di Gennaio 2023, ovvero oltre la scadenza temporale indicata al comma 3 dell’art. 2 su citato e comunque oltre il 31.12.2022, anche tali somme dovranno essere soggette a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 del TUIR. In tal caso, infatti, non ricorre l’ipotesi di ritardo fisiologico poiché sussiste una specifica disposizione contrattuale che prevede entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL, il limite massimo temporale per corrispondere gli importi spettanti ai lavoratori e alle lavoratrici. Si rammenta inoltre, che i relativi accantonamenti e conseguenti variazioni al Bilancio, potevano già essere adottati a seguito della sottoscrizione dell’ipotesi di accordo siglato in data 4 agosto 2022.